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Cos'è e come si esplica il Project financing
Profili economici e giuridici dell'istituto:
Il project financing, ossia (per utilizzare l'espressione impiegata dal legislatore) la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, costituisce un modello per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche del tutto nuovo nella disciplina di settore che, nelle aspettative dei suoi sostenitori, dovrebbe porre rimedio alla scarsità di fondi pubblici e al gap infrastrutturale che divide l'Italia dagli altri Paesi industrializzati. Da tempo diffuso nei paesi di Common Law, il project financing si configura innanzitutto come una complessa operazione economico-finanziaria rivolta ad un investimento specifico per la realizzazione di un'opera e/o la gestione di un servizio, su iniziativa di promotori (sponsors) privati o pubblici. I più autorevoli esperti sul tema usano definire il project financing come "un'operazione di finanziamento di una particolare unità economica, nella quale un finanziatore è soddisfatto di considerare, sin dallo stadio iniziale, il flusso di cassa e gli utili dell'unità economica in oggetto come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività dell'unità economica come garanzia collaterale del prestito".
Occorre segnalare che l'utilizzo del project financing, nel nostro ordinamento, è in costante espansione. Alla disciplina già prevista dagli artt. 37/bis e seguenti della Legge quadro, hanno fatto seguito ulteriori interventi legislativi volti ad ampliare la portata dell'istituto. In particolare, la legge 24 novembre 2000 n. 340, all'art. 21 ha previsto l'utilizzo del project financing anche con riferimento alla realizzazione "di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento". Allo stesso modo, la legge 21/12/2001 Nr. 443 (c.d. Legge obiettivo) ha conferito al Governo la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi concernenti, tra l'altro (art. 1, comma 2, lett. a), ma cfr. anche lett. c), "la disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato", le infrastrutture pubbliche e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale.
Sempre al fine di promuovere l'utilizzo del project financing, l'art. 7 della L. 17 maggio 1999, n. 144 ha previsto, nell'ambito del CIPE, l'istituzione dell'Unità tecnica-finanza di progetto. Si tratta di un organo composto da 15 unità, di estrazione marcatamente tecnica, investito del compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati (cfr. art. 7 cit.). Aspetti qualificanti sul piano economico di un'operazione di project financing sono i seguenti:
a) la finanziabilità del progetto, ossia la sua attitudine a produrre nel suo ciclo vitale un flusso di cassa (cash flow) sufficiente a coprire i costi operativi, remunerare i finanziatori e fornire un congruo margine di profitto al promotore dell'operazione: si suole dire che il progetto deve essere self-liquidating;
b) la concentrazione del finanziamento in un autonomo centro di riferimento giuridico e finanziario (Special Purpose Vehicle: spesso una società di progetto), cui vengono affidati i mezzi finanziari e la realizzazione del progetto, con conseguente separazione (ring fence) giuridica e finanziaria del progetto dagli sponsors, il che si concreta in una collocazione fuori bilancio (off-balance sheet financing) del project financing rispetto alle altre attività dei promotori o degli azionisti dell'eventuale società di progetto;
c) la costituzione a favore dei finanziatori esterni dell'iniziativa di "garanzie indirette", basate su una vasta gamma di accordi tra le parti interessate al progetto fondati a loro volta sugli studi di fattibilità del progetto, sul piano economico-finanziario, con i relativi flussi di realizzo e sulle analisi del rischio, con la conseguenza che la possibilità di rivalsa dei finanziatori e degli altri creditori (appaltatori dei lavori, delle forniture, ecc.) nei confronti degli sponsors rimane limitata al valore delle attività finanziate.
Ambito di applicazione:
A) I lavori pubblici e i lavori di pubblica utilità
B) I "nuovi" servizi di pubblica utilità
C) Opere calde e opere fredde
I finanziatori: capitale di rischio e capitale di debito:
Un'altra importante categoria di soggetti coinvolti in un'operazione di project financing è costituta dai finanziatori. In un'operazione di project financing con l'espressione finanziatori si intendono, lato sensu, tutti i soggetti che concorrono all'iniziativa mettendo a disposizione del promotore i capitali necessari: quindi i sottoscrittori sia del capitale di rischio (azionisti della società di progetto) che del capitale di debito (mutui, obbligazioni e altri prestiti), anche se per questi ultimi è più corretto utilizzare l'espressione "investitori". Peraltro nelle norme in cui tale espressione è utilizzata dal legislatore essa è riferita alla sola categoria dei soggetti che forniscono capitale di debito: così nell'art 37/septies, ove si prevede un vincolo di destinazione delle somme corrisposte al concessionario in caso di revoca o risoluzione del rapporto concessorio; nell'art 37/octies, a proposito del subentro nel rapporto concessorio in caso di risoluzione per fatto imputabile al concessionario; infine, nell'art. 37/nonies, relativamente al privilegio dei finanziatori sui beni mobili del concessionario. Tra i fornitori di capitale di debito occupano una posizione preminente le banche le quali, data la rilevanza dell'impegno finanziario richiesto dalle opere infrastrutturali di interesse pubblico, si uniscono in un pool guidato da una grande banca commerciale internazionale che coordina l'opera di tutti i prestatori nelle varie fasi di avanzamento e conclusione delle trattative, provvede a rappresentarli nei confronti di terzi e propone agli altri partner le condizioni generali di prestito. Più composita è invece la compagine degli investitori, ossia dei sottoscrittori del capitale di rischio della società di progetto. Tra questi meritano di essere menzionati:
* gli stessi promotori;
* i costruttori dell'opera;
* i fornitori;
* gli utenti del servizio erogato (si pensi ad esempio alla possibilità introdotta dall'art. 23 della legge n. 36 del 1994 in materia di risorse idriche);
* istituti di credito;
* mercati borsistici (se la società di progetto è quotata);
* società assicurative;
* fondi (fondi chiusi, fondi comuni di investimento, fondi pensione);
* gli enti pubblici a vario titolo coinvolti.
Studi e consulenze esterne:
Il nostro Studio è attrezzato per la stesura, compilazione, elaborazione e determinazione di tutti i supporti tecno - amministrativi relativi all'iter della presentazione dei bandi alle rispettive aree tecniche, di cui alle priorità FESR del piano 2007 - 2013. Per ulteriori informazioni e/o delucidazioni sull'impianto e la gestione dei bandi Vi invitiamo a contattarci inviando una mail al nostro indirizzo di posta elettronica. Sarà nostra cura rispondere nel più breve tempo possibile.